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dushanka30
00giovedì 30 marzo 2006 01:14
Ciao a tutti, dopo un'esperienza incredibile dal punto di vista umano e professionale, sono tornata da Cuba.
Anche se, lo dico con rammarico, de la Isla Grande ho visto ben poco...poche opportunità di muovermi come una vacanziera spensierata e tanto lavoro da portare a termine nelle prov. di Ciego e Santiago.
Ho fatto tesoro di tutte le informazioni che a suo tempo mi erano state fornite in questo sito, tant'è che riparto all'attacco, non prima di aver calorosamente salutato tutti voi. [SM=x82306] [SM=x82287]
La domanda è una...se un cubano che attualmente lavora per una compagnia italiana - e che rimarrà qui per qualche mese- volesse intraprendere individualmente un'attività commerciale in questo frangente di tempo...a vostro avviso può farlo?
A mio avviso, no [SM=g27813] però attendo vostri consigli
Mi rendo conto che il mio non è un gran bel rientro, arrivo e già pongo domande problematiche.
Un bacio e bentrovati
ahcaspita
00giovedì 30 marzo 2006 01:34
RITORNO
BENTORNATA !
E COME DICONO QUI A ROMA : A'RIPIATE !,OVVERO DATTE NA CARMATA !
RIPOSATI !!!
CIAO

hasta siempre
cocoloco
00giovedì 30 marzo 2006 12:35
Ciao dusdanka

Non saprei rispondere esattamente al tuo quesito ma ho la tua stessa negativa sensazione.

Raccontaci, se ti va, la tua incredibile esperienza cubana [SM=x82296]

[SM=x82287]
carib.e
00giovedì 30 marzo 2006 17:08

La domanda è una...se un cubano che attualmente lavora per una compagnia italiana - e che rimarrà qui per qualche mese- volesse intraprendere individualmente un'attività commerciale in questo frangente di tempo...a vostro avviso può farlo?
A mio avviso, no però attendo vostri consigli
Mi rendo conto che il mio non è un gran bel rientro, arrivo e già pongo domande problematiche.



Ciao Dushanka,
provo a risponderti, cercando di semplificare il più possibile, visto che si tratta di materia piuttosto complessa.

Preliminarmente bisognerebbe capire a che titolo “rimarrà qui per qualche mese”, ossia con quale motivazione otterrebbe il permesso di soggiorno.

Questo perché, a seconda dei motivi per cui potrà soggiornare in Italia, la normativa da applicare (che disciplina tale materia) sarà di volta in volta diversa.
Provo anche a sintetizzarti i principi generali:
1) premesso che un cittadino straniero extracomunitario che volesse acquistare proprietà immobiliari o intraprendere una qualche attività (e altro), dovrà verificare che siano verificate le “CONDIZIONI DI RECIPROCITA’ ” fra i rispettivi Stati; qui potrai farti una prima informativa sulla disciplina www.esteri.it/ita/4_29_73_306.asp , mentre invece cliccando qui potrai verificare se sussiste la condizione di reciprocità www.esteri.it/ita/4_29_73_306_259.asp (con qualsiasi paese). Nel caso di Cuba (riporto dal sito segnalato)

“CUBA
Accordi in vigore con Cuba:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE
Firmato a Roma il 07.05.1993
Entrato in vigore il 23.08.1995

(Quindi, da quanto si legge, potrai capirci ben poco, però andando per gradi, vediamo se, proseguendo con la sintesi, potrò aiutarti di più.)


2) I rapporti con Cuba sono regolati dall’accordo sopra citato, per cui, cliccando qui www.mincomes.it/protinv/proinv.htm ti puoi ritrovare vari accordi in vigore con singoli paesi; quello con Cuba lo trovi qui www.mincomes.it/protinv/cuba.htm (interessante).

3) Purtuttavia, non è finita qui. A questo punto, facendo un passo indietro, torniamo ai motivi per cui un cittadini cubano ha ricevuto un regolare permesso di soggiorno in Italia e, ancor di più, cercare di capire meglio la disciplina in una visione più omogenea.
La norma principale da considerare è questa:

Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo 1942
"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere".

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e del suo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394), il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.
Dove, nella prima parte, fa riferimento alle condizioni di reciprocità (di cui abbiamo parlato); nella seconda, e fondamentale parte, invece, fa riferimento alla carta di soggiorno o permesso di soggiorno, individuando una specifica normativa laddove dice “ il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità”. Ecco quindi spuntare ciò di cui parlavo prima, cioè il permesso di soggiorno ed i motivi per cui è stato rilasciato (la norma infatti individua dei casi specifici – quelli sottolineati);

Però, non è finita qui.

Recentemente, col D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334, in vigore dal 25 febbraio 2005, è stato modificato l'art. 1 del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, in tema di accertamento della condizione di reciprocità, di cui all'art. 16 delle preleggi. Dove, tra l’altro, si precisa che l'accertamento delle condizioni di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, ed inoltre per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Rimangono quindi fuori dalla suddetta eccezione i permessi di soggiorno di natura transitoria per motivi di affari, giustizia, turismo, cure mediche.

Questa è più o meno la risposta (anche se devi tener presente che la materia è ben complessa e io ho cercato di semplificartela e sintetizzarla). Spero comunque di esserti stato utile.

Ciao [SM=x82287]

habanero
00giovedì 30 marzo 2006 18:35
x Caribe
interpretandola secondo te cosa dovrebbe quindi comportare?

a proposito: ma nessuno hai mai analizzato l'iter dell'apertura
di una attivita' imprenditoriale?
qualcuno sa qualcosa a riguardo?

dushanka30
00giovedì 30 marzo 2006 22:48
carib.e... [SM=x82310]
sei stato più che esaustivo.
grazie per i preziosi riferimanti normativi e per la particolare attenzione che hai usato nel rendere semplice una materia che, come hai detto, è piuttosto complessa.
Credo che mia la domanda trovi risposta nel dettato del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334, in vigore dal 25 febbraio 2005, in tema di accertamento della condizione di reciprocità, di cui all'art. 16 delle preleggi.
In tale sede, tra l’altro, si esclude la possibilità di intraprendere qualsiasi attività - di natura commerciale - per coloro i quali godono di un permesso di soggiorno di natura transitoria per motivi di affari...il caso del mio amico [SM=g27813] Dovrà trovare un'altra strada per rimanere in Italia.
Grazie di cuore
Bacio
carib.e
00domenica 2 aprile 2006 22:59
Dushanka, hai colto perfettamente [SM=g27811]

Habanero, ho già cercato di sintetizzare e semplificare nella mia risposta, sintetizzare la sintesi non rende il senso della risposta. Chiedi pure se hai dubbi su qualcosa, se posso ti rispondo volentieri.
[SM=x82287]
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